Accordo per il rinnovo del CCNL 28 luglio 1997 per gli attori…

Sai-Sindacato Attori Italiano

L’anno 2004 il giorno 9 del mese di dicembre presso la sede dell’Agis in Roma, Via di Villa Patrizi, 10

TRA

l’Associazione nazionale teatri d’arte drammatica – ANTAD
l’Associazione nazionale teatro privato indipendente – ANTPI
la TEDARCO

E

il SLC-CGIL
il SAI-SLC-CGIL
la FISTEL-CISL
il FAI-FISTEL-CISL
la UILCOM-UIL
il Coordinamento attori UILCOM-UIL

è stato sottoscritto il seguente accordo per il rinnovo del CCNL 28 luglio 1997 per gli attori, i tecnici, i ballerini, i professori d’orchestra ed i coristi scritturati dai teatri stabili pubblici e dalle compagnie professionali di prosa, commedia musicale, rivista ed operetta.

A) MINIMI DI COMPENSO GIORNALIERO

1) Il compenso minimo giornaliero omnicomprensivo di ogni spettanza di legge dovuto agli attori per il periodo delle recite è stabilito, con decorrenza dal 1-1-2005, in € 54,00.

Con la stessa decorrenza il compenso minimo giornaliero dell’allievo attore è fissato in € 44,00.

Il trattamento economico durante il periodo delle prove è stabilito dal successivo punto B).

2) Con decorrenza dal 1-1-2005 i compensi minimi giornalieri sono così fissati per le seguenti categorie professionali:

Minimo Percentuale Totale
Contrattuale 21%

– Ballerini 44,60 9,40 54,00
– Coristi 44,60 9,40 54,00
– Professori d’orchestra 44,60 9,40 54,00
– Direttore di scena ed aiuto regista 45,50 9,62 55,12
– Capo elettricista, capo macchinista e capo fonico 44,60 9,40 54,00
– Assistente alla regia, segretari amministrativi e
di compagnia, suggeritore, prima sarta, primo
parrucchiere o truccatore, attrezzista 43,60 9,15 52,75
– Tecnici delle varie specialità 41,65 8,74 50,39
– Allievi tecnici 32,55 6,88 39,43
L’indennità del 21% è corrisposta in sostituzione pro-rata del trattamento di fine rapporto, delle ferie, della tredicesima mensilità o gratifica natalizia, dei compensi aggiuntivi per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali nonché di ogni altra eventuale indennità di legge. Le eccedenze del compenso individuale eventualmente pattuito oltre il minimo contrattuale si intendono automaticamente comprensive, fino a concorrenza, dell’indennità del 21%.

Il trattamento economico durante il periodo delle prove è stabilito dal successivo punto B).

B) PROVE

1) Attori, ballerini, professori d’orchestra, coristi

Il periodo delle prove agli effetti del compenso giornaliero di cui appresso non potrà risultare superiore a 1/7 dell’intera durata della scrittura, comprendente a tal fine le proroghe della scrittura previste dall’art. 3 ma non comprendente le proroghe previste dall’art. 18 del CCNL 28.7.1997.

Per tale periodo dovrà essere corrisposto agli scritturati dai teatri stabili pubblici un compenso giornaliero di importo pari al 100% del compenso giornaliero pattuito con un massimo, a decorrere dal 1-1-2005 di € 58,00.

Per lo stesso periodo dovrà essere corrisposto agli scritturati dalle compagnie di giro il compenso minimo giornaliero previsto dal presente accordo, indipendentemente dal livello del compenso giornaliero individualmente pattuito.

Ove il periodo delle prove di cui al 1° comma non venga interamente utilizzato dall’impresa, può essere successivamente ripristinato il compenso di cui al 2° e 3° comma qualora si renda necessario disporre di periodi di sole prove oppure interruzioni di attività in relazione a cambi di spettacolo o ad esigenze connesse a tournées all’estero.

Per le prove effettuate fuori dalla sede legale dell’impresa spetta agli scritturati dai teatri stabili pubblici, dai complessi a gestione privata e dai compressi cooperativistici, oltre il trattamento economico per attività fuori sede nella misura di cui al successivo punto C) il compenso minimo giornaliero previsto dal presente accordo indipendentemente dal livello del compenso giornaliero individualmente pattuito.

2) Tecnici

Agli scritturati durante il periodo delle prove verrà corrisposto il normale compenso contrattuale.

C) ATTIVITA’ FUORI SEDE

Nelle località diverse dalla sede legale dell’impresa verrà corrisposto agli scritturati, indipendentemente dal livello del compenso giornaliero, alternativamente:
a) un rimborso a pié di lista documentato con un massimo di € 85,00 (€ 42,50 pernottamento, € 21,25 per un pasto, € 21,25 per un altro pasto) con decorrenza dal 1-9-2005.

b) un’indennità di trasferta in cifra fissa di € 85,00 (€ 42,50 pernottamento, € 21,25 per un pasto, € 21,25 per un altro pasto) con decorrenza dal 1-9-2005.

Il sistema prescelto sarà dalle parti concordato all’inizio della scrittura, preferibilmente in modo uniforme per tutti gli scritturati.

D) ORARIO DI LAVORO

– Ai sensi dell’art. 4, comma 4 del d.lgs. 66/2003, avuto riguardo alle particolari esigenze organizzative dell’attività di produzione teatrale, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento all’intera durata della scrittura contrattuale.

– In riferimento all’art. 7 del d.lgs. 66/2003 le parti concordano, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’attività di produzione teatrale, che il riposo giornaliero di 11 ore può essere fruito frazionatamente. Le modalità di tale fruizione frazionata dovranno essere previamente definite tra la Direzione aziendale ed il Comitato di compagnia e, in assenza del Comitato, le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL.
Qualora particolari ed oggettive esigenze dell’attività teatrale non consentissero di assicurare per intero la fruizione delle 11 ore di riposo giornaliero, la Direzione aziendale ed il Comitato di compagnia, e, in assenza del Comitato, le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL concorderanno le modalità di riposo compensativo di cui all’art. 17, comma 4 del d.lgs. 66/2003.

– Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso, oltre i limiti previsti dal d.lgs. 66/2003, in caso di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori, in caso di forza maggiore e nei casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dar luogo ad un pericolo grave e immediato ovvero ad un danno alle persone o alla produzione.

– La Direzione aziendale ed il Comitato di compagnia, e, in assenza del Comitato, le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL possono concordare la fruizione da parte dei lavoratori di riposi compensativi in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive per lavoro straordinario. In tal caso le prestazioni straordinarie eseguite non saranno computate ai fini della durata media dell’orario di lavoro di cui all’art. 4, comma 2 del d.Lgs.66/2003.

E) LAVORO STRAORDINARIO

Il massimale di cui al 5° comma dell’articolo 10 del CCNL 28/7/1997 – norme comuni – è fissato, con decorrenza dal 1-1-2005, in € 7,75.

F) RIPRESE TELEVISIVE

– La disciplina di cui all’art. 14 del CCNL 28/7/1997 trova applicazione per tutte le emittenti televisive.
– Le lettere a) e b) dell’art.14, comma 2, del CCNL 28/7/1997 sono così sostituite:

"a) per riprese televisive dal teatro e/o dallo studio televisivo e/o da altro luogo di normali spettacoli:

? un compenso forfetario lordo di importo pari a nove volte il compenso giornaliero lordo. Il compenso forfetario non potrà comunque essere inferiore a € 1080,00 lordi.

b) per riprese televisive dal teatro e/o dallo studio televisivo e/o da altro luogo di atti unici:

? un compenso forfetario lordo di importo pari a sei volte il compenso giornaliero lordo. Il compenso forfetario non potrà comunque essere inferiore a € 720,00 lordi."

G) VIAGGI

Sono poste a carico dell’impresa le spese di viaggio e di trasporto del baule personale sostenute dagli scritturati che percepiscono un compenso giornaliero non superiore, con decorrenza dal 1-1-2005, a € 108,00 per recarsi alla riunione della compagnia e per il rientro nella propria sede dalla città di scioglimento della compagnia.

Sono poste a carico dell’impresa le spese di trasporto di strumenti non trasportabili a mano sostenute dai professori d’orchestra che percepiscono un compenso giornaliero non superiore, con decorrenza dal 1-1-2005, a € 108,00 per recarsi alla riunione della compagnia e per il rientro nella propria sede dalla città di scioglimento della compagnia.

In caso di sospensione del rapporto di lavoro nel periodo natalizio e/o pasquale l’impresa rimborserà le spese di viaggio sostenute dagli scritturati che percepiscono un compenso giornaliero non superiore, con decorrenza dal 1-1-2005, a € 108,00 per recarsi dalla città in cui viene sospesa l’attività recitativa alla città di residenza e da questa alla città in cui si riunisce la compagnia per la ripresa dell’attività.

H) RECITE ALL’ESTERO

Il comma 1, punto secondo dell’art. 17 è così sostituito:

“L’ospitalità in un albergo di II categoria (comunque non inferiore a tre stelle italiane), ovvero una diaria corrispondente al trattamento di pensione di un albergo di II categoria (comunque non inferiore a tre stelle italiane), scelto dall’impresa, nel luogo ove si svolgono le recite.”.

I) TRATTAMENTO DI MALATTIA

In caso di malattia l’impresa corrisponderà allo scritturato, semprechè le parti e le mansioni ad esso affidate possano essere sostenute da altri scritturati della compagnia senza pregiudizio per lo spettacolo, per un periodo pari a 12 giorni per ciascun mese di scrittura ma con un massimo di 75 giorni un’indennità pari a:

per i primi tre giorni di malattia:
– 100% del solo minimo contrattuale di compenso giornaliero;

dal 4° al 20° giorno di malattia:
? 30% del solo compenso giornaliero individualmente pattuito, con un massimo di € 36,02 dal 1-1-2005;

dal 21° giorno di malattia:
? 15% del solo compenso giornaliero individualmente pattuito, con un massimo di € 14,42 dal 1-1-2005.

Nel caso in cui la sostituzione con un altro elemento della compagnia non sia possibile, il trattamento di cui sopra, con gli stessi criteri applicativi, sarà dovuto per un periodo pari a 8 giorni per ciascun periodo di scrittura ma con un massimo di 50 giorni.

L) TAGLI E TINTURE SPECIALI PER CAPELLI

Tagli e tinture speciali per capelli sono a carico dell’impresa, ove da questa richiesti, per gli scritturati che percepiscono compensi giornalieri non superiori a € 57,00 dal 1-1-2005.

M) REGOLAMENTO DELL’ATTIVITA’ DEL COMITATO SINDACALE
PER IL TEATRO

Art. 1
Costituzione e finalità

Tutte le questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli attori, tecnici, ballerini, professori di orchestra e coristi scritturati dai teatri stabili e dalle compagnie professionali di prosa, commedia musicale, rivista ed operetta nonché del Regolamento di palcoscenico sono rimesse, ai sensi dell’art. 24 del vigente CCNL, all’esame del Comitato permanente – denominato Comitato Sindacale per il Teatro – istituito presso la Presidenza Nazionale dell’AGIS, unitamente all’apposita Segreteria che ne cura l’attività.
Il Comitato è altresì competente ad esprimersi su tutte le altre questioni particolari ed eccezionali non previste e disciplinate dal contratto, che possono dar luogo in pendenza delle scritture a contrasti o vertenze tra le parti.

Art. 2
Composizione

Del Comitato fanno parte un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali che hanno stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all’art. 1. Per gli organismi di produzione teatrale fanno parte due rappresentanti per ciascuna delle Associazioni datoriali sottoscrittrici del CCNL.

Del Comitato fa altresì parte un rappresentante dell’AGIS che assume la Segreteria.

I membri di cui al comma 1° del presente articolo sono designati dalle rispettive organizzazioni.

Art. 3
Ricorso al Comitato

Le richieste di intervento relativamente alle questioni di cui all’art. 1 possono pervenire al Comitato, oltre che dalle parti individuali del rapporto di lavoro, dalle Organizzazioni sottoscrittrici del CCNL.

Possono avanzare richiesta di intervento anche gli organismi teatrali non iscritti alle Associazioni firmatarie del CCNL, che, d’intesa con le controparti individuali del rapporto di lavoro, accettino preventivamente di attenersi e dare esecuzione al parere che verrà espresso sulla vertenza dal Comitato.

Per le richieste di intervento del Comitato deve darsi comunicazione scritta alla Segreteria – Via di Villa Patrizi n. 10, Roma – inviando o depositando presso la medesima la documentazione necessaria.

La Segreteria trasmetterà copia della comunicazione e della documentazione ai componenti del Comitato. La Segreteria trasmetterà, inoltre, la copia alla controparte invitandola ad inviare o depositare entro il termine di 15 giorni le proprie controdeduzioni.

I quesiti concernenti l’interpretazione e l’applicazione di norme contrattuali dovranno essere sottoposti all’esame del Comitato di norma prima del termine delle scritture.

Art. 4
Funzionamento del Comitato

Il Comitato di norma si riunisce – previa convocazione scritta da parte della Segreteria – nella prima settimana di ogni mese per esaminare le questioni o le vertenze segnalate alla Segreteria nel corso del mese precedente.

Per vertenze che richiedono un esame urgente da parte del Comitato la Segreteria provvederà alla convocazione a mezzo telefono.
Ove la documentazione acquisita non consenta un completo esame delle questioni o delle vertenze ovvero si renda necessario un supplemento di istruttoria, il Comitato può disporre la convocazione delle parti interessate.
Per la validità dei pareri espressi dal Comitato ai sensi dell’art. 1, è necessario l’intervento alla riunione di almeno il 50% dei componenti il Comitato.

Art. 5
Verbali di riunione

Dei pareri espressi è redatto entro i 3 giorni successivi alla riunione, a cura della Segreteria, verbale che deve essere sottoscritto dai componenti del Comitato intervenuti.
Copia del verbale riassuntivo di tutti i pareri espressi nella riunione deve essere successivamente inviato ai componenti del Comitato.

Estratto verbale dei pareri sulle singole questioni o vertenze deve essere inviato dalla Segreteria alle parti interessate. Copia dell’estratto verbale sarà affisso a cura della Direzione nella tabella dell’ordine del giorno di cui all’art. 3 del “Regolamento di palcoscenico”.

Art. 6
Obblighi delle parti e delle organizzazioni sindacali

In attesa del parere del Comitato le parti sono tenute ad osservare e rispettare i reciproci impegni contrattuali. A loro volta, le organizzazioni rappresentate nel Comitato sono obbligate ad attendere il parere del Comitato prima di assumere qualsiasi iniziativa in merito alla vertenza.

Le parti sono tenute ad attenersi e dare esecuzione al parere espresso dal Comitato, dandone conferma scritta alla Segreteria entro 15 giorni dalla data della comunicazione scritta del parere. Dell’avvenuta esecuzione la Segreteria darà comunicazione ai componenti il Comitato.

Ove la parte interessata non abbia dato esecuzione al parere del Comitato, le Organizzazioni rappresentate nel Comitato potranno assumere le iniziative ritenute più idonee per la tutela degli interessi dei propri iscritti.

Il Comitato sindacale, per sua parte, assumerà un atteggiamento coerente e conseguente alle proprie decisioni nei confronti di qualsiasi organismo pubblico o privato e, in particolare, nei riguardi delle Amministrazioni pubbliche erogatrici di contributi alle attività teatrali. Potrà altresì provocare tutte le misure consentite nell’ambito delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nei confronti di coloro che si rendano inadempienti ai doveri derivanti dal contratto collettivo di lavoro o che contravvengano comunque alle regole della buona fede e dell’etica professionale, anche nello svolgimento delle trattative e nella formazione delle scritture individuali.

N) PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

Le parti sottoscrittrici del CCNL esprimono il comune auspicio che nei regolamenti regionali, provinciali e comunali concernenti l’erogazione dei contributi alle attività teatrali sia previsto, analogamente a quanto stabilito nei regolamenti ministeriali, il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle norme sulle assicurazioni sociali quale condizione per la liquidazione dei contributi pubblici, auspicando altresì, in coerenza con lo spirito ed i principi della legge n. 327/2000, che il livello della contribuzione pubblica sia adeguatamente correlato ai presumibili costi aziendali.

Per l’applicazione, al possibile generalizzata, di tale principio le parti convengono di avviare urgenti contatti con le rappresentanze istituzionali degli Enti pubblici territoriali al fine di adottare al riguardo specifici protocolli di intenti a ciò preordinati.

O) DECORRENZA E DURATA

Salvo quanto diversamente previsto dalle singole disposizioni il presente accordo decorre dal 1/1/2005 e resterà in vigore sino al 31/12/2006.
Le scritture individuali stipulate anteriormente al 9/12/2004 resteranno comunque assoggettate alla disciplina economica dell’accordo 28/7/1997 fino al 31-1-2005.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Ferme restando le clausole economiche del presente accordo – che resteranno comunque in vigore sino al 31/12/2006 – le parti torneranno ad incontrarsi successivamente alla stipulazione dell’accordo medesimo per riesaminare la disciplina normativa dei rapporti di lavoro del personale artistico e tecnico.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l’ANTAD per il SLC-CGIL
per il SAI-SLC-CGIL

per la FISTEL-CISL
Per l’ANTPI per il FAI-FISTEL-CISL

per la UILCOM-UIL
Per la TEDARCO per il Coordinamento attori UILCOM-UIL